EVI – ERCOLINI: niente soldi del PNRR per cementifici e inceneritori: la Commissione ci dà ragione

articolo sul sito web di Zero Waste Italy, 9 Luglio 2021.

il principio”DNSH” non arrecare danno significativo si applica non solo agli inceneritori, ma anche ai cementifici che bruciano i rifiuti.

Interrogazione di Eleonora Evi alla Commissione Europea. Oggetto: Esclusione dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti dal Recovery Fund

articolo pubblicato sul sito web di Zero Waste Italy, 9 Luglio 2021

http://www.zerowasteitaly.org/evi-ercolini-niente-soldi-del-pnrr-per-cementifici-e-inceneritori-la-commissione-ci-da-ragione/

“Ieri è stato messo a segno un punto importantissimo in favore della lotta ambientale con la risposta della Commissione europea alla mia interrogazione, risposta nella quale si afferma senza mezze misure che il principio di non arrecare danno significativo si applica non solo agli inceneritori, ma anche ai cementifici che bruciano i rifiuti. In altre parole, queste categorie non possono beneficiare del finanziamento attraverso il PNRR” – dichiara Eleonora Evi, eurodeputata di Europa Verde.

Nell’interrogazione si chiedeva, sulla base delle linee guida pubblicate dalla Commissione europea sull’interpretazione del principio “non arrecare danno significativo all’ambiente”, se l’incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti in termovalorizzatori e cementifici fossero da considerarsi attività che arrecano un danno significativo all’economia circolare e, quindi, da ritenersi escluse dal finanziamento attraverso il PNRR.

Si chiedeva, inoltre, di confermare che il coincenerimento dei rifiuti conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali e delle risorse naturali e ostacola programmi di prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti.“La risposta del vicepresidente Dombrovskis è chiarissima e non lascia dubbi interpretativi. I fondi previsti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza non potranno essere assegnati a progetti di nuova realizzazione di inceneritori e coinceneritori (cementifici e centrali termoelettriche), ma anche ad eventuali progetti di ristrutturazione di impianti esistenti” – aggiunge Evi.

Una risposta determinante anche per Rossano Ercolini, Presidente di Zero Waste Italy e premio Nobel per l’ambiente, che senza mezzi termini chiede le dimissioni del ministro Cingolani e dichiara: “Un altro sganassone per il ministro Cingolani che, d’intesa con Draghi e Testa aveva brigato per semplificare le procedure di realizzazione dei cementifici e di impianti che bruciassero combustibile solido secondario”.

“Questa risposta della Commissione ribadisce ancora una volta che il percorso europeo va in tutt’altra direzione rispetto a quello intrapreso dal nostro Paese, con un PNRR che, tra le altre cose, lascia ancora ampi spazi di manovra alle industrie del fossile e a una serie di attività che di sostenibile hanno ben poco” – conclude Evi.


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Interrogazione con richiesta di risposta scritta  E-001543/2021 alla Commissione Articolo 138 del regolamento
Eleonora Evi (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE)

22 marzo 2021

Oggetto: Esclusione dell’incenerimento e del co-incenerimento dei rifiuti dal Recovery Fund

Nelle recenti linee guida pubblicate dalla Commissione europea sull’interpretazione del principio “non arrecare danno significativo all’ambiente”, la Commissione sostiene che l’incenerimento dei rifiuti non pericolosi debba considerarsi un’attività che arreca un danno significativo all’ambiente. Tuttavia, non è chiaro se questa valutazione si applichi anche al co-incenerimento dei rifiuti nei termovalorizzatori e nei cementifici, aspetto che andrebbe appurato affinché i fondi per la ripresa vengano utilizzati per attività realmente sostenibili e non per attività dannose all’ambiente e alla salute umana, quali le varie forme di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti.

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Può la Commissione spiegare se l’incenerimento e il co-incenerimento dei rifiuti in termovalorizzatori e cementifici sono considerate attività che arrecano un danno significativo all’economia circolare e, quindi, da considerarsi escluse dal finanziamento attraverso il fondo europeo per la ripresa?

2. Nello specifico, può confermare che il co-incenerimento dei rifiuti conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali e delle risorse naturali e ostacola programmi di prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti?


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EN E-001543/2021 Risposta data dal vicepresidente esecutivo Dombrovskis a nome della Commissione Europea al membro del parlamento Eleonora EVI 

Il decreto che sancisce il piano di Ripresa e Resilienza stabilisce che nessuna delle misure finanziate dal Piano di Ripresa e Resilienza possa comportare un rischio significativo per gli obiettivi ambientali cui fa riferimento l’Articolo 17 del Regolamento Tassonomico, ivi incluso l’obiettivo dell’economia circolare.   

Secondo tale Articolo 17, si considera che una attività economica causi “danno significativo” qualora tale attività provochi un incremento significativo della generazione, dell’incenerimento, o dello smaltimento di rifiuti, con la sola eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; ovvero qualora provochi inefficienze significative nell’ uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale, in qualunque fase del suo ciclo di vita. 

L’ Articolo (17) si applica sia a decisioni relative all’ incenerimento che al co-incenerimento di rifiuti, e specificamente al caso di impianti di conversione di rifiuti in energia, e al caso dei cementifici, come pure a decisioni relative alla costruzione di nuovi impianti di questo tipo, all’ incremento della loro capacità, e al prolungamento della loro vita utile.  

La Commissione ha pubblicato un documento di indirizzo tecnologico sulla applicazione del principio di “evitare danni significativi” riferito al Regolamento di Ripresa e Resilienza. Tale documento include un esempio di non-compatibilità con il principio di “evitare danni significativi” esplicitamente riferito all’ incenerimento di rifiuti.

 

fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001543-ASW_EN.pdf

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