Risposta data dal vicepresidente esecutivo Dombrovskis a nome della Commissione Europea al membro del parlamento Eleonora EVI
Il decreto che sancisce il piano di Ripresa e Resilienza stabilisce che nessuna delle misure finanziate dal Piano di Ripresa e Resilienza possa comportare un rischio significativo per gli obiettivi ambientali cui fa riferimento l’Articolo 17 del Regolamento Tassonomico, ivi incluso l’obiettivo dell’economia circolare.
Secondo tale Articolo 17, si considera che una attività economica causi “danno significativo” qualora tale attività provochi un incremento significativo della generazione, dell’incenerimento, o dello smaltimento di rifiuti, con la sola eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; ovvero qualora provochi inefficienze significative nell’ uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale, in qualunque fase del suo ciclo di vita.
L’ Articolo (17) si applica sia a decisioni relative all’ incenerimento che al co-incenerimento di rifiuti, e specificamente al caso di impianti di conversione di rifiuti in energia, e al caso dei cementifici, come pure a decisioni relative alla costruzione di nuovi impianti di questo tipo, all’ incremento della loro capacità, e al prolungamento della loro vita utile.
La Commissione ha pubblicato un documento di indirizzo tecnologico sulla applicazione del principio di “evitare danni significativi” riferito al Regolamento di Ripresa e Resilienza. Tale documento include un esempio di non-compatibilità con il principio di “evitare danni significativi” esplicitamente riferito all’ incenerimento di rifiuti.
fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001543-ASW_EN.pdf