COLACEM COME ETERNIT ? [1]

ETERNIT [1]

SOMMARIO della Consulenza Tecnica conferita l’ 11 dicembre 2019 dal TAR per la Puglia ai dottori Mauro Sanna, Nazzareno Santilli e Lucia Bisceglia  [2]  Fasc. n.493/18 e 590/18 Reg. Ric. – dott. M. Sanna ing. N. Santilli dott.ssa L. Bisceglia (il testo completo e’ disponibile nella sezione APPROFONDIMENTI di questo sito web)

 

La consulenza risponde alla domanda  se l’attività svolta dalla società Colacem nell’impianto

di Galatina – Soleto sia priva di rischi, anche potenziali, per la salute e per l’ambiente al fine di stabilire

– da un lato – l’idoneità o meno delle misure prescritte a garantire la tutela ambientale

e a prevenire eventuali rischi per la salute delle popolazioni residenti nell’area interessata e

– dall’altro – l’osservanza o meno delle prescrizioni imposte a riguardo di valutazione della

regolamentazione e sua osservanza da parte della società  (p.3,4)

 

IN SINTESI

Poiché nella cementeria avviene il recupero di rifiuti, in considerazione di quanto previsto

dal comma 11 dell’articolo 208 e dal comma 4, lett. b) dell’articolo 214, del D.Lgs.

152/06, dovevano essere previsti e rispettati i limiti stabiliti per gli inceneritori e non

semplicemente quelli imposti per le cementerie in cui si impiegano solo materie prime.

Inoltre, per tale impianto, non solo dovevano essere rispettati i limiti previsti per gli

impianti di trattamento termico, ma i controlli e la gestione delle emissioni dovevano

essere identici a quelli impiegati negli impianti di incenerimento, condizione che non si è

realizzata né è stata prescritta espressamente nell’AIA. (p. 70)

Per quanto riguarda poi le quantità di rifiuti che è possibile impiegare nel cementificio

Colacem si deve anche evidenziare che (…) tali quantità non risultano stabilite nel

provvedimento autorizzativo. Infatti, la quantità di rifiuti che è possibile impiegare nello

stabilimento è definita solo globalmente ed è pari a 410.700 Mg/anno, né nell’AIA

si fa alcun riferimento, in relazione agli specifici rifiuti ammessi  (…)

In sintesi, perciò, per i rifiuti non citati nel sub-allegato 1 dell’allegato 1 al D. M. 05/02/1998

e s. m. i. di fatto non sono previste le modalità di impiego. Mentre per i rifiuti ammessi, riportati

nell’ sub allegato 1, all’allegato 4, del D.M. 5 febbraio 1998 introdotto dal D.M. 186/2006,

in contrasto con quanto in esso previsto non sono prescritte le quantità specifiche

impiegabili. (p. 65)

 

Quanto al rischio sanitario, le mappe di dispersione di SO2 generato dalla ditta Colacem (…)

hanno evidenziato che i residenti nella fascia (quartile) di maggiore esposizione ai livelli di SO2

utilizzato come tracciante di inquinanti emessi dall’area industriale di Galatina hanno un rischio

significativamente più elevato di sviluppare un tumore polmonare rispetto agli abitanti della

fascia (quartile) con minore esposizione: in entrambi i sessi il rischio di tumore è del 71% in più. (p. 83-84)

 

PER APPROFONDIRE

 

In particolare, i consulenti hanno analizzato:

  1. LE PRESCRIZIONI AUTOIRIZZATIVE: i rapporti annuali AIA 2020 e ARPA e la loro Conformita’ alla normativa Italiana ed Europea
  2. I MATERIALI IMPIEGATI ed i combustibili che vengono impiegati nel processo produttivo ed il prodotto da essi ottenuto
  3. I RAPPORTI PUBBLICATI E DISPONIBILI AL PUBBLICO per valutare il quadro epidemiologico nell’area sede dell’impianto

 

  1. PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Qui vengono analizzate le autorizzazioni concesse a Colacem Galatina, e la loro conformita’

alla normativa italiana ed europea, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera

 

Nel cementificio Colacem viene effettuato un recupero di materia di rifiuti per mezzo del

loro trattamento termico nel forno presente nell’impianto. Per il relativo punto di emissione

E06, come illustrato in precedenza, è previsto il monitoraggio in continuo dei seguenti

parametri: NOx, SO2, NH3 e CO.

Come meglio descritto nel successivo § 3.4.4, per gli impianti di trattamento termico dei

rifiuti, la norma prevede anche il monitoraggio in continuo per le polveri totali, TOC, HCl,

ed HF. Pertanto, nel prescrivere i monitoraggi da adottare per le emissioni, non si è tenuto

conto che nella cementeria viene realizzato un trattamento termico di rifiuti. In tal caso il

riferimento normativo da considerare è l’Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli

impianti di coincenerimento – lettera A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA punto 2.

Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che co-inceneriscono rifiuti.

Anche in termini di valori limite di emissione si rilevano delle differenze tra quanto

prescritto in AIA e quanto specificato nel citato allegato 2 al Titolo III bis. Nella tabella

seguente sono riassunte nelle caselle evidenziate in colore arancio le differenze tra quanto

prescritto dalla norma e quanto presente in AIA.

 

Gli scostamenti riguardano in particolare gli Ossidi di Carbonio, gli Ossidi di Zolfo,

e gli acidi Fluoridrico e Cloridrico. I valori indicati dall’ Autorizzazione Colacem

sono  per ciascuno dei componenti PIU’ PERMISSIVI di quelli prescritti dalla normativa italiana,

come si puo’ osservare nella tabella qui sotto.

 

 

Per quanto riguarda l’ adeguatezza dei controlli, per esempio  l’impiego del pet-coke, la tutela dell’ambiente e della salute umana sono demandate esclusivamente al rispetto dei limiti imposti alle emissioni ed agli scarichi, la cui validità ed efficacia, come già rilevato, è ipotecata da due importanti fattori l’aleatorietà e la frequenza dei controlli. (p. 116)

 

2.  MATERIALI INMPIEGATI

 

La conoscenza dei materiali prodotti ed impiegati nella cementeria Colacem è

fondamentale ai fini di individuare le emissioni, i reflui liquidi ed i rifiuti che possono

essere generati nel processo produttivo e determinare gli impatti che essi possono produrre

sulle diverse matrici ambientali.

Tale circostanza è anche più vera, se possibile, ma certamente più rilevante per la

cementeria Colacem, dove molti dei materiali impiegati come materie prime sono rifiuti. (p. 57)

 

Questa osservazione dei consulenti apre  due ordini di problemi :

a) quali sono i rifiuti utilizzabili come materie prime, cioe’ quanto rifiuto si puo’ includere

nel prodotto finito “cemento” (presumibilmente senza alterarne qualita’ e prestazioni)  e

b)  quale grado di tossicita’ presenta il cemento che incorpora tali rifiuti

 

Alla prima domanda risponde la stessa Colacem:

 

Verbale di sopralluogo del 28 febbraio 2020 (Allegato M appendice)

La Colacem chiarisce che le quantità massime delle diverse categorie di rifiuti autorizzate

non sono definite in un provvedimento autorizzativo conseguentemente per i rifiuti elencati

nella D.D. 282/2018, l’unico vincolo resta che essi sono stoccabili istantaneamente, entro il

limite complessivo di 410.700 Mg/anno.

 

Considerazioni relative al rispetto delle prescrizioni previste dal PMC per la

gestione dei rifiuti

 

In che modo influisce sulla qualita’ del cemento la quantita’ di rifiuti impiegabili nel suo impasto ?

Per esempio, quanti rifacimenti di ponti e viadotti si potrebbero evitare o posporre se il cemento impiegato

fosse di qualita’ migliore ?

 

In conclusione né nell’AIA, né negli altri documenti presentati nel corso della sua

istruttoria è precisato in modo univoco quali siano le materie prime sostituite dai rifiuti e

quindi le quantità di ciascuno impiegabile. Pertanto come riferito nel corso del sopralluogo

dai Consulenti della Colacem, per quanto riguarda la quantità di rifiuti impiegabili il solo

vincolo è rappresentato dalla quantità globale di rifiuti che è possibile recuperare, prescritta

pari a 410.700 Mg/anno.

Unica specificazione sui tipi di rifiuti impiegati ed impiegabili in sostituzione delle materie

prime rimarrebbe quindi quanto precisato dal CTP Colacem nel sopralluogo del 18

febbraio 2020 : in conformità al prospetto 2 del punto 6.2 della norma UNI 197, le ceneri

leggere e il gesso chimico sono utilizzate nella produzione di cemento in sostituzione

rispettivamente di pozzolana e gesso naturale; nella produzione di clinker vengono

utilizzate le scaglie di laminazione, le ceneri pesanti, le ceneri da biomasse, le terre

esauste di fonderia, ceneri leggere rispettivamente in sostituzione del ferro contenuto

nell’argilla, del ferro e del silicio contenuto nell’argilla, del ferro e del silicio e allumina

contenuti nell’argilla.

.

In proposito si deve però osservare che il prospetto 2 del punto 6.2 della norma UNI 197,

riportato di seguito, in relazione alla possibilità di sostituire i materiali previsti con i rifiuti

non contiene alcuna precisazione o prescrizione. (p. 67-68)

 

Considerazioni sulla tosicita’ dei rifiuti accettati e recuperati.

 

Le caratterizzazioni presenti nel rapporto di prova esaminato, relativo alle sabbie esauste,

non risultano adeguate a classificare il rifiuto come non pericoloso, in quanto non sono

sufficienti a caratterizzarlo e quindi tali da poter far escludere che esso contenga sostanze

pericolose e sia da classificare come rifiuto pericoloso. Questo perché la caratterizzazione è solo parziale,

non essendo identificate gran parte delle sostanze organiche presenti nelle sabbie, che sono pari al 18%

delle sostanze totali presenti, infatti la concentrazione massima rilevata per le sostanze organiche

determinate in modo specifico, sulla base del medesimo rapporto di prova, riguarda gli idrocarburi totali

che sono pari a soli 374,3 mg/kg, e quindi del tutto trascurabile rispetto ai 18.000 mg/kg di

sostanze organiche presenti.

Quindi, la classificazione adottata per le sabbie esauste dal produttore e condivisa dal gestore della cementeria

risulta errata ed in contrasto con quanto previsto dalla normativa.

L’errata classificazione delle sabbie ha permesso che esse, non ammissibili per qualità,

fossero impiegate nell’impianto di recupero, dove non sarebbero stati ammissibili utilizzando il codice CER

che gli competeva relativo al rifiuto pericoloso. (p. 69-70)

 

 

Nell’AIA e nella documentazione istruttoria per qualificare i rifiuti, si fa sempre riferimento a codici CER

cioè alla classificazione giuridica dei rifiuti e non alle loro caratteristiche chimico fisiche che invece

costituirebbero l’elemento fondamentale da conoscere nell’ambito di un processo di recupero dei rifiuti

quale quello che avviene nel cementificio.

Unico riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche che debbono essere possedute dai

rifiuti da assoggettare a recupero sono quelle stabilite dal sub-allegato 1 dell’allegato 1 al

  1. M. 05/02/1998 per i rifiuti in esso elencati, ma come evidenziato in precedenza molti

dei rifiuti ammessi nel cementificio Colacem non sono compresi tra quelli elencati

nell’allegato, pertanto per questi non vengono precisate le caratteristiche chimiche che

devono essere possedute.

Inoltre non essendo definite le quantità specifiche dei diversi rifiuti che possono essere

impiegate nel processo produttivo, non sono di fatto definite la percentuale di rifiuti che

può essere impiegata in sostituzione delle materie prime originari previste. (p.66)

 

 

3.  RAPPORTI PUBBLICATI DISPONIBILI (o non) AL PUBBLICO

 

Assenza di una valutazione di impatto sanitario

 

E’ ormai dato ampiamente acquisito che il mero rispetto dei limiti ambientali non sia di per

sé una garanzia dell’assenza di impatti negativi sulla salute, dal momento che tali limiti

non sono costruiti con l’obiettivo esplicito di tutelare la salute: la possibilità di verificare se

l’attuazione di un intervento, quale la modifica dell’assetto autorizzativo di un impianto,

determina effetti avversi sulla salute di una popolazione richiede l’esecuzione di procedure

dedicate che vanno sotto il nome di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). (p. 78)

 

Numerosi studi hanno documentato una criticità nel profilo di salute della popolazione

residente nell’area, con specifico riferimento a eccessi di rischio per patologie che, in base

a consolidate evidenze della letteratura, risultano associate all’inquinamento atmosferico e,

in particolare al particolato, come il tumore del polmone e le malattie respiratorie croniche.

Tale circostanza avrebbe giustificato la conduzione di una valutazione preventiva degli

impatti sanitari derivanti dal quadro delle prescrizioni AIA, anche se migliorative rispetto

all’impianto regolatorio precedente, per valutare l’esposizione della popolazione agli

inquinanti e i potenziali effetti sanitari associati. In questo modo sarebbe stato possibile

definire a quali condizioni di esercizio (tecnologiche, di capacità, di portate, di

approvvigionamento) lo stabilimento sia compatibile con la salute della popolazione

residente (e con l’ambiente che lo ospita).

Nel procedimento non è stata disposta l’esecuzione di una VIS preventiva, pur in presenza

di criticità acclarate nel profilo di salute della popolazione residente nell’area.

Nel procedimento non è stata disposta l’esecuzione di una VIS preventiva, pur in presenza

di criticità acclarate nel profilo di salute della popolazione residente nell’area. Sulla base

delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali partecipanti e della ASL, nella

determina di Riesame dell’AIA è stato prescritto alla ditta Colacem S.p.A. l’impegno a

cofinanziare un “Piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello

stato di salute della popolazione residente” consistente in uno studio di Valutazione di

Impatto Sanitario (VIS) da realizzarsi a cura degli organi competenti e di enti pubblici

accreditati e di elevata competenza scientifica (ASL e Università del Salento).

Tale strumento tuttavia non appare idoneo sia in quanto successivo al rilascio

dell’autorizzazione sia perché non specifico rispetto al procedimento autorizzativo …

(p. 131)

 

Venendo alla vicenda in esame, è ormai documentato da diversi anni che il profilo

epidemiologico delle popolazioni che risiedono nell’area dello stabilimento è caratterizzato

da un eccesso di rischio, rispetto al confronto regionale, di incidenza, mortalità e

ospedalizzazioni per tutti i tumori, per tumori del polmone e della vescica, oltre che per

broncopneumopatie cronico-ostruttive.

 

I dati del Registro Tumori Puglia, pubblicati sul sito

http://rtp.sanita.regione.puglia.it/pclive2, rilevano, per il distretto socio-sanitario di

Galatina, nel sesso maschile, i tassi sia di incidenza che di mortalità più elevati di tutta la

Regione per tutti i tumori e per tumore del polmone.

 

E’ stato inoltre di recente presentato il secondo Rapporto Ambiente e Salute in provincia di

Lecce, coordinato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce e realizzato con la

collaborazione di ARPA Puglia, Provincia di Lecce, Università del Salento e CNR (ISAC e

IFC), che presenta e analizza tutti i dati ambientali e sanitari disponibili per l’area. Con

riferimento all’analisi della mortalità causa-specifica, condotta nel periodo 2011-2016, la

provincia di Lecce, rispetto al confronto regionale, mostra eccessi di rischio per tutti i

tumori, tumori maligni dell’esofago, della laringe, dei polmoni, della vescica, del rene e

altri organi urinari, del sistema nervoso centrale, per disturbi circolatori dell’encefalo,

malattie dell’apparato respiratorio, malattie polmonari croniche, pneumoconiosi; nel sesso

femminile sono evidenziati eccessi di rischio per tumori maligni dell’esofago, dei polmoni,

dell’ovaio e degli annessi uterini, della vescica, del rene e altri organi urinari, del sistema

nervoso centrale, per malattie ischemiche del cuore, disturbi circolatori dell’encefalo,

malattie dell’apparato respiratorio, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie

croniche.

Specificamente nel distretto socio-sanitario di Galatina, nel confronto con i dati

provinciali, si registrano eccessi di rischio di mortalità per i maschi per tutti i tumori

maligni, per fegato, per dotti biliari, per il polmone, per malattie dell’apparato digerente.

Nelle donne lieve eccesso di mortalità per il fegato, dotti biliari, malattie dell’apparato

digerente (cirrosi e malattie croniche del fegato).

Nel rapporto è pubblicato anche lo studio caso-controllo PROTOS, coordinato dall’Istituto

di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e condotto dalla ASL di Lecce per indagare sui

fattori di rischio per tumore polmonare in Salento, ha confermato l’esistenza di un cluster

corrispondente ai Comuni di Galatina, Galatone, Maglie, Soleto, Sternatia, Zollino,

Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Soleto, Cursi, Neviano, Collepasso, Seclì, Melpignano,

Castrignano dei Greci, Sogliano Cavour (già evidenziato da uno studio del 2014

dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile all’indirizzo:

http://old.iss.it/binary/stat/cont/15.Presentazione_AIRTUM_MINELLI_et_al_airtum2014.

pdf).

Lo studio completo, che riporta anche le mappe di dispersione di SO2 generato dalla ditta

Colacem, è disponibile all’indirizzo http://cdca.it/wp-content/uploads/2020/03/protos.pdf.

Le elaborazioni condotte nell’ambito dello studio PROTOS hanno evidenziato che i

residenti nella fascia (quartile) di maggiore esposizione ai livelli di SO2 utilizzato come

tracciante di inquinanti emessi dall’area industriale di Galatina hanno un rischio

significativamente più elevato di sviluppare un tumore polmonare rispetto agli abitanti

della fascia (quartile) con minore esposizione: in entrambi i sessi il rischio di tumore è del

71% in più. (p. 83-84)

 

 

Assenza di prescrizioni specifiche per la tutela delle matrici ambientali (emissioni, rifiuti, scarichi etc.)

 

La definizione delle vere e proprie modalità di gestione comprende una serie di

prescrizioni specifiche per i diversi aspetti ambientali (emissioni, rifiuti, scarichi etc.) (…)

e delle prescrizioni di natura trasversale che riguardano obblighi di conservazione dei dati

e dei registri relativi agli autocontrolli e aspetti più generali.

Da tale punto di vista si segnala la prescrizione presente nel Riesame 2018 a pag. 12 che

recita “…l’esercizio dell’attività è subordinato al rispetto delle modalità operative e delle

condizioni di esercizio cui alla Relazione Tecnica allegata all’istanza di riesame acquisita

al prot. n. 50438 del 27/09/2016 e successive modifiche e integrazioni…”, rimandando

quindi ad un documento tecnico, oggetto anche di revisioni successive, non incluso tra gli

allegati del provvedimento amministrativo il dettaglio delle modalità operative e delle

condizioni di esercizio al cui rispetto è subordinato l’esercizio dell’attività. Tale soluzione

provvedimentale rende di difficile verifica il rispetto di tale prescrizione da parte dell’Ente

Pubblico, non essendo il provvedimento autorizzativo autosostenuto e dando valore

prescrittivo ad un documento tecnico ad esso non allegato. (p. 76)

 

NOTE

[1] “Stephan Ernest Schmidheiny (Heerbrugg, 29 ottobre 1947) è un imprenditore svizzero, proprietario di Eternit, con un patrimonio stimato da Forbes nel 2021 di 2,3 miliardi, condannato a 18 anni di carcere dalla Corte d’Appello di Torino per il disastro ambientale provocato dall’amianto negli stabilimenti Eternit in Italia e nei territori limitrofi, poi prosciolto in via definitiva per intervenuta prescrizione del reato e rimasto unico imputato nel processo Eternit-bis per l’ipotesi di reato di omicidio volontario di 258 persone” . Il fratello Thomas si e’ occupato dell’ altro investimento della famiglia Schmidheiny, i cementifici Lafarge Holcim, con 100,000 dipendenti   (da Wikipedia, e https://www.areaonline.ch/I-brutti-vizi-della-famiglia-Schmidheiny-cc0d8d00, entrambi visionati il 12 marzo 2023,)

[2] nel testo, il carattere corsivo indica commenti dell’ estensore di questo sommario, mentre il carattere stampatello denota citazioni verbatim dal testo della Consulenza Tecnica (la pagina e’ indicata con p. seguito da numero,  alla fine di ogni paragrafo citato)