ETERNIT [1]
SOMMARIO della Consulenza Tecnica conferita l’ 11 dicembre 2019 dal TAR per la Puglia ai dottori Mauro Sanna, Nazzareno Santilli e Lucia Bisceglia [2] Fasc. n.493/18 e 590/18 Reg. Ric. – dott. M. Sanna ing. N. Santilli dott.ssa L. Bisceglia (il testo completo e’ disponibile nella sezione APPROFONDIMENTI di questo sito web)
La consulenza risponde alla domanda se l’attività svolta dalla società Colacem nell’impianto
di Galatina – Soleto sia priva di rischi, anche potenziali, per la salute e per l’ambiente al fine di stabilire
– da un lato – l’idoneità o meno delle misure prescritte a garantire la tutela ambientale
e a prevenire eventuali rischi per la salute delle popolazioni residenti nell’area interessata e
– dall’altro – l’osservanza o meno delle prescrizioni imposte a riguardo di valutazione della
regolamentazione e sua osservanza da parte della società (p.3,4)
IN SINTESI
Poiché nella cementeria avviene il recupero di rifiuti, in considerazione di quanto previsto
dal comma 11 dell’articolo 208 e dal comma 4, lett. b) dell’articolo 214, del D.Lgs.
152/06, dovevano essere previsti e rispettati i limiti stabiliti per gli inceneritori e non
semplicemente quelli imposti per le cementerie in cui si impiegano solo materie prime.
Inoltre, per tale impianto, non solo dovevano essere rispettati i limiti previsti per gli
impianti di trattamento termico, ma i controlli e la gestione delle emissioni dovevano
essere identici a quelli impiegati negli impianti di incenerimento, condizione che non si è
realizzata né è stata prescritta espressamente nell’AIA. (p. 70)
Per quanto riguarda poi le quantità di rifiuti che è possibile impiegare nel cementificio
Colacem si deve anche evidenziare che (…) tali quantità non risultano stabilite nel
provvedimento autorizzativo. Infatti, la quantità di rifiuti che è possibile impiegare nello
stabilimento è definita solo globalmente ed è pari a 410.700 Mg/anno, né nell’AIA
si fa alcun riferimento, in relazione agli specifici rifiuti ammessi (…)
In sintesi, perciò, per i rifiuti non citati nel sub-allegato 1 dell’allegato 1 al D. M. 05/02/1998
e s. m. i. di fatto non sono previste le modalità di impiego. Mentre per i rifiuti ammessi, riportati
nell’ sub allegato 1, all’allegato 4, del D.M. 5 febbraio 1998 introdotto dal D.M. 186/2006,
in contrasto con quanto in esso previsto non sono prescritte le quantità specifiche
impiegabili. (p. 65)
Quanto al rischio sanitario, le mappe di dispersione di SO2 generato dalla ditta Colacem (…)
hanno evidenziato che i residenti nella fascia (quartile) di maggiore esposizione ai livelli di SO2
utilizzato come tracciante di inquinanti emessi dall’area industriale di Galatina hanno un rischio
significativamente più elevato di sviluppare un tumore polmonare rispetto agli abitanti della
fascia (quartile) con minore esposizione: in entrambi i sessi il rischio di tumore è del 71% in più. (p. 83-84)
PER APPROFONDIRE
In particolare, i consulenti hanno analizzato:
- LE PRESCRIZIONI AUTOIRIZZATIVE: i rapporti annuali AIA 2020 e ARPA e la loro Conformita’ alla normativa Italiana ed Europea
- I MATERIALI IMPIEGATI ed i combustibili che vengono impiegati nel processo produttivo ed il prodotto da essi ottenuto
- I RAPPORTI PUBBLICATI E DISPONIBILI AL PUBBLICO per valutare il quadro epidemiologico nell’area sede dell’impianto
- PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE
Qui vengono analizzate le autorizzazioni concesse a Colacem Galatina, e la loro conformita’
alla normativa italiana ed europea, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera
Nel cementificio Colacem viene effettuato un recupero di materia di rifiuti per mezzo del
loro trattamento termico nel forno presente nell’impianto. Per il relativo punto di emissione
E06, come illustrato in precedenza, è previsto il monitoraggio in continuo dei seguenti
parametri: NOx, SO2, NH3 e CO.
Come meglio descritto nel successivo § 3.4.4, per gli impianti di trattamento termico dei
rifiuti, la norma prevede anche il monitoraggio in continuo per le polveri totali, TOC, HCl,
ed HF. Pertanto, nel prescrivere i monitoraggi da adottare per le emissioni, non si è tenuto
conto che nella cementeria viene realizzato un trattamento termico di rifiuti. In tal caso il
riferimento normativo da considerare è l’Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli
impianti di coincenerimento – lettera A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA punto 2.
Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che co-inceneriscono rifiuti.
Anche in termini di valori limite di emissione si rilevano delle differenze tra quanto
prescritto in AIA e quanto specificato nel citato allegato 2 al Titolo III bis. Nella tabella
seguente sono riassunte nelle caselle evidenziate in colore arancio le differenze tra quanto
prescritto dalla norma e quanto presente in AIA.
Gli scostamenti riguardano in particolare gli Ossidi di Carbonio, gli Ossidi di Zolfo,
e gli acidi Fluoridrico e Cloridrico. I valori indicati dall’ Autorizzazione Colacem
sono per ciascuno dei componenti PIU’ PERMISSIVI di quelli prescritti dalla normativa italiana,
come si puo’ osservare nella tabella qui sotto.
Per quanto riguarda l’ adeguatezza dei controlli, per esempio l’impiego del pet-coke, la tutela dell’ambiente e della salute umana sono demandate esclusivamente al rispetto dei limiti imposti alle emissioni ed agli scarichi, la cui validità ed efficacia, come già rilevato, è ipotecata da due importanti fattori l’aleatorietà e la frequenza dei controlli. (p. 116)
2. MATERIALI INMPIEGATI
La conoscenza dei materiali prodotti ed impiegati nella cementeria Colacem è
fondamentale ai fini di individuare le emissioni, i reflui liquidi ed i rifiuti che possono
essere generati nel processo produttivo e determinare gli impatti che essi possono produrre
sulle diverse matrici ambientali.
Tale circostanza è anche più vera, se possibile, ma certamente più rilevante per la
cementeria Colacem, dove molti dei materiali impiegati come materie prime sono rifiuti. (p. 57)
Questa osservazione dei consulenti apre due ordini di problemi :
a) quali sono i rifiuti utilizzabili come materie prime, cioe’ quanto rifiuto si puo’ includere
nel prodotto finito “cemento” (presumibilmente senza alterarne qualita’ e prestazioni) e
b) quale grado di tossicita’ presenta il cemento che incorpora tali rifiuti
Alla prima domanda risponde la stessa Colacem:
Verbale di sopralluogo del 28 febbraio 2020 (Allegato M appendice)
La Colacem chiarisce che le quantità massime delle diverse categorie di rifiuti autorizzate
non sono definite in un provvedimento autorizzativo conseguentemente per i rifiuti elencati
nella D.D. 282/2018, l’unico vincolo resta che essi sono stoccabili istantaneamente, entro il
limite complessivo di 410.700 Mg/anno.
Considerazioni relative al rispetto delle prescrizioni previste dal PMC per la
gestione dei rifiuti
In che modo influisce sulla qualita’ del cemento la quantita’ di rifiuti impiegabili nel suo impasto ?
Per esempio, quanti rifacimenti di ponti e viadotti si potrebbero evitare o posporre se il cemento impiegato
fosse di qualita’ migliore ?
In conclusione né nell’AIA, né negli altri documenti presentati nel corso della sua
istruttoria è precisato in modo univoco quali siano le materie prime sostituite dai rifiuti e
quindi le quantità di ciascuno impiegabile. Pertanto come riferito nel corso del sopralluogo
dai Consulenti della Colacem, per quanto riguarda la quantità di rifiuti impiegabili il solo
vincolo è rappresentato dalla quantità globale di rifiuti che è possibile recuperare, prescritta
pari a 410.700 Mg/anno.
Unica specificazione sui tipi di rifiuti impiegati ed impiegabili in sostituzione delle materie
prime rimarrebbe quindi quanto precisato dal CTP Colacem nel sopralluogo del 18
febbraio 2020 : in conformità al prospetto 2 del punto 6.2 della norma UNI 197, le ceneri
leggere e il gesso chimico sono utilizzate nella produzione di cemento in sostituzione
rispettivamente di pozzolana e gesso naturale; nella produzione di clinker vengono
utilizzate le scaglie di laminazione, le ceneri pesanti, le ceneri da biomasse, le terre
esauste di fonderia, ceneri leggere rispettivamente in sostituzione del ferro contenuto
nell’argilla, del ferro e del silicio contenuto nell’argilla, del ferro e del silicio e allumina
contenuti nell’argilla.
.
In proposito si deve però osservare che il prospetto 2 del punto 6.2 della norma UNI 197,
riportato di seguito, in relazione alla possibilità di sostituire i materiali previsti con i rifiuti
non contiene alcuna precisazione o prescrizione. (p. 67-68)
Considerazioni sulla tosicita’ dei rifiuti accettati e recuperati.
Le caratterizzazioni presenti nel rapporto di prova esaminato, relativo alle sabbie esauste,
non risultano adeguate a classificare il rifiuto come non pericoloso, in quanto non sono
sufficienti a caratterizzarlo e quindi tali da poter far escludere che esso contenga sostanze
pericolose e sia da classificare come rifiuto pericoloso. Questo perché la caratterizzazione è solo parziale,
non essendo identificate gran parte delle sostanze organiche presenti nelle sabbie, che sono pari al 18%
delle sostanze totali presenti, infatti la concentrazione massima rilevata per le sostanze organiche
determinate in modo specifico, sulla base del medesimo rapporto di prova, riguarda gli idrocarburi totali
che sono pari a soli 374,3 mg/kg, e quindi del tutto trascurabile rispetto ai 18.000 mg/kg di
sostanze organiche presenti.
Quindi, la classificazione adottata per le sabbie esauste dal produttore e condivisa dal gestore della cementeria
risulta errata ed in contrasto con quanto previsto dalla normativa.
L’errata classificazione delle sabbie ha permesso che esse, non ammissibili per qualità,
fossero impiegate nell’impianto di recupero, dove non sarebbero stati ammissibili utilizzando il codice CER
che gli competeva relativo al rifiuto pericoloso. (p. 69-70)
Nell’AIA e nella documentazione istruttoria per qualificare i rifiuti, si fa sempre riferimento a codici CER
cioè alla classificazione giuridica dei rifiuti e non alle loro caratteristiche chimico fisiche che invece
costituirebbero l’elemento fondamentale da conoscere nell’ambito di un processo di recupero dei rifiuti
quale quello che avviene nel cementificio.
Unico riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche che debbono essere possedute dai
rifiuti da assoggettare a recupero sono quelle stabilite dal sub-allegato 1 dell’allegato 1 al
- M. 05/02/1998 per i rifiuti in esso elencati, ma come evidenziato in precedenza molti
dei rifiuti ammessi nel cementificio Colacem non sono compresi tra quelli elencati
nell’allegato, pertanto per questi non vengono precisate le caratteristiche chimiche che
devono essere possedute.
Inoltre non essendo definite le quantità specifiche dei diversi rifiuti che possono essere
impiegate nel processo produttivo, non sono di fatto definite la percentuale di rifiuti che
può essere impiegata in sostituzione delle materie prime originari previste. (p.66)
3. RAPPORTI PUBBLICATI DISPONIBILI (o non) AL PUBBLICO
Assenza di una valutazione di impatto sanitario
E’ ormai dato ampiamente acquisito che il mero rispetto dei limiti ambientali non sia di per
sé una garanzia dell’assenza di impatti negativi sulla salute, dal momento che tali limiti
non sono costruiti con l’obiettivo esplicito di tutelare la salute: la possibilità di verificare se
l’attuazione di un intervento, quale la modifica dell’assetto autorizzativo di un impianto,
determina effetti avversi sulla salute di una popolazione richiede l’esecuzione di procedure
dedicate che vanno sotto il nome di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). (p. 78)
Numerosi studi hanno documentato una criticità nel profilo di salute della popolazione
residente nell’area, con specifico riferimento a eccessi di rischio per patologie che, in base
a consolidate evidenze della letteratura, risultano associate all’inquinamento atmosferico e,
in particolare al particolato, come il tumore del polmone e le malattie respiratorie croniche.
Tale circostanza avrebbe giustificato la conduzione di una valutazione preventiva degli
impatti sanitari derivanti dal quadro delle prescrizioni AIA, anche se migliorative rispetto
all’impianto regolatorio precedente, per valutare l’esposizione della popolazione agli
inquinanti e i potenziali effetti sanitari associati. In questo modo sarebbe stato possibile
definire a quali condizioni di esercizio (tecnologiche, di capacità, di portate, di
approvvigionamento) lo stabilimento sia compatibile con la salute della popolazione
residente (e con l’ambiente che lo ospita).
Nel procedimento non è stata disposta l’esecuzione di una VIS preventiva, pur in presenza
di criticità acclarate nel profilo di salute della popolazione residente nell’area.
Nel procedimento non è stata disposta l’esecuzione di una VIS preventiva, pur in presenza
di criticità acclarate nel profilo di salute della popolazione residente nell’area. Sulla base
delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali partecipanti e della ASL, nella
determina di Riesame dell’AIA è stato prescritto alla ditta Colacem S.p.A. l’impegno a
cofinanziare un “Piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello
stato di salute della popolazione residente” consistente in uno studio di Valutazione di
Impatto Sanitario (VIS) da realizzarsi a cura degli organi competenti e di enti pubblici
accreditati e di elevata competenza scientifica (ASL e Università del Salento).
Tale strumento tuttavia non appare idoneo sia in quanto successivo al rilascio
dell’autorizzazione sia perché non specifico rispetto al procedimento autorizzativo …
(p. 131)
Venendo alla vicenda in esame, è ormai documentato da diversi anni che il profilo
epidemiologico delle popolazioni che risiedono nell’area dello stabilimento è caratterizzato
da un eccesso di rischio, rispetto al confronto regionale, di incidenza, mortalità e
ospedalizzazioni per tutti i tumori, per tumori del polmone e della vescica, oltre che per
broncopneumopatie cronico-ostruttive.
I dati del Registro Tumori Puglia, pubblicati sul sito
http://rtp.sanita.regione.puglia.it/pclive2, rilevano, per il distretto socio-sanitario di
Galatina, nel sesso maschile, i tassi sia di incidenza che di mortalità più elevati di tutta la
Regione per tutti i tumori e per tumore del polmone.
E’ stato inoltre di recente presentato il secondo Rapporto Ambiente e Salute in provincia di
Lecce, coordinato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce e realizzato con la
collaborazione di ARPA Puglia, Provincia di Lecce, Università del Salento e CNR (ISAC e
IFC), che presenta e analizza tutti i dati ambientali e sanitari disponibili per l’area. Con
riferimento all’analisi della mortalità causa-specifica, condotta nel periodo 2011-2016, la
provincia di Lecce, rispetto al confronto regionale, mostra eccessi di rischio per tutti i
tumori, tumori maligni dell’esofago, della laringe, dei polmoni, della vescica, del rene e
altri organi urinari, del sistema nervoso centrale, per disturbi circolatori dell’encefalo,
malattie dell’apparato respiratorio, malattie polmonari croniche, pneumoconiosi; nel sesso
femminile sono evidenziati eccessi di rischio per tumori maligni dell’esofago, dei polmoni,
dell’ovaio e degli annessi uterini, della vescica, del rene e altri organi urinari, del sistema
nervoso centrale, per malattie ischemiche del cuore, disturbi circolatori dell’encefalo,
malattie dell’apparato respiratorio, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie
croniche.
Specificamente nel distretto socio-sanitario di Galatina, nel confronto con i dati
provinciali, si registrano eccessi di rischio di mortalità per i maschi per tutti i tumori
maligni, per fegato, per dotti biliari, per il polmone, per malattie dell’apparato digerente.
Nelle donne lieve eccesso di mortalità per il fegato, dotti biliari, malattie dell’apparato
digerente (cirrosi e malattie croniche del fegato).
Nel rapporto è pubblicato anche lo studio caso-controllo PROTOS, coordinato dall’Istituto
di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e condotto dalla ASL di Lecce per indagare sui
fattori di rischio per tumore polmonare in Salento, ha confermato l’esistenza di un cluster
corrispondente ai Comuni di Galatina, Galatone, Maglie, Soleto, Sternatia, Zollino,
Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Soleto, Cursi, Neviano, Collepasso, Seclì, Melpignano,
Castrignano dei Greci, Sogliano Cavour (già evidenziato da uno studio del 2014
dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile all’indirizzo:
http://old.iss.it/binary/stat/cont/15.Presentazione_AIRTUM_MINELLI_et_al_airtum2014.
pdf).
Lo studio completo, che riporta anche le mappe di dispersione di SO2 generato dalla ditta
Colacem, è disponibile all’indirizzo http://cdca.it/wp-content/uploads/2020/03/protos.pdf.
Le elaborazioni condotte nell’ambito dello studio PROTOS hanno evidenziato che i
residenti nella fascia (quartile) di maggiore esposizione ai livelli di SO2 utilizzato come
tracciante di inquinanti emessi dall’area industriale di Galatina hanno un rischio
significativamente più elevato di sviluppare un tumore polmonare rispetto agli abitanti
della fascia (quartile) con minore esposizione: in entrambi i sessi il rischio di tumore è del
71% in più. (p. 83-84)
Assenza di prescrizioni specifiche per la tutela delle matrici ambientali (emissioni, rifiuti, scarichi etc.)
La definizione delle vere e proprie modalità di gestione comprende una serie di
prescrizioni specifiche per i diversi aspetti ambientali (emissioni, rifiuti, scarichi etc.) (…)
e delle prescrizioni di natura trasversale che riguardano obblighi di conservazione dei dati
e dei registri relativi agli autocontrolli e aspetti più generali.
Da tale punto di vista si segnala la prescrizione presente nel Riesame 2018 a pag. 12 che
recita “…l’esercizio dell’attività è subordinato al rispetto delle modalità operative e delle
condizioni di esercizio cui alla Relazione Tecnica allegata all’istanza di riesame acquisita
al prot. n. 50438 del 27/09/2016 e successive modifiche e integrazioni…”, rimandando
quindi ad un documento tecnico, oggetto anche di revisioni successive, non incluso tra gli
allegati del provvedimento amministrativo il dettaglio delle modalità operative e delle
condizioni di esercizio al cui rispetto è subordinato l’esercizio dell’attività. Tale soluzione
provvedimentale rende di difficile verifica il rispetto di tale prescrizione da parte dell’Ente
Pubblico, non essendo il provvedimento autorizzativo autosostenuto e dando valore
prescrittivo ad un documento tecnico ad esso non allegato. (p. 76)
NOTE
[1] “Stephan Ernest Schmidheiny (Heerbrugg, 29 ottobre 1947) è un imprenditore svizzero, proprietario di Eternit, con un patrimonio stimato da Forbes nel 2021 di 2,3 miliardi, condannato a 18 anni di carcere dalla Corte d’Appello di Torino per il disastro ambientale provocato dall’amianto negli stabilimenti Eternit in Italia e nei territori limitrofi, poi prosciolto in via definitiva per intervenuta prescrizione del reato e rimasto unico imputato nel processo Eternit-bis per l’ipotesi di reato di omicidio volontario di 258 persone” . Il fratello Thomas si e’ occupato dell’ altro investimento della famiglia Schmidheiny, i cementifici Lafarge Holcim, con 100,000 dipendenti (da Wikipedia, e https://www.areaonline.ch/I-brutti-vizi-della-famiglia-Schmidheiny-cc0d8d00, entrambi visionati il 12 marzo 2023,)
[2] nel testo, il carattere corsivo indica commenti dell’ estensore di questo sommario, mentre il carattere stampatello denota citazioni verbatim dal testo della Consulenza Tecnica (la pagina e’ indicata con p. seguito da numero, alla fine di ogni paragrafo citato)