Consiglio di Stato: Lettera del comitato di Monselice alla Provincia di Padova

SOMMARIO: il comitato di Monselice chiede alla Provincia  che i cittadini siano coinvolti fin dall’ inizio nel valutare una possibile nuova Autorizzazione Integrata Ambientale

 

LA LETTERA:

 

Provincia di Padova

protocollo@pec.provincia.padova.it

Att.ne Presidente Sergio Giordani

e, per conoscenza Comune di Monselice

monselice.pd@cert.ip-veneto.it

Att.ne sig. Sindaco Giorgia Bedin

Parco Regionale dei Colli Euganei

info@pec.parcocollieuganei.com

Att.ne Presidente Alessandro Frizzarin

ARPAV – Direzione Generale

protocollo@pec.arpav.it

Dipartimento di Prevenzione USL 6 Euganea

Protocollo.aulss6@pecveneto.it

Regione Veneto

Assessorato ai Parchi

Att.ne Cristiano Corazzari

area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it

Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei

Att.ne Sindaci

Gruppo Carabinieri Forestali Padova

fpd43665@pec.carabinieri.it

 

Monselice, li 13.9.2023

Oggetto: Cementeria di Monselice e futuro del Parco Regionale dei colli Euganei – assoluta

discrezionalità da parte dell’amministrazione competente nella applicazione dell’art. 35 comma 3

del d.l. n. 77/2021 (decreto semplificazioni) e per la qualificazione dell’intervento come “modifica

sostanziale” – nuova Valutazione Impatto Ambientale per co-incenerimento di CSS (Combustibile

Solido Secondario prodotto da rifiuti indifferenziati – sentenze del Consiglio di Stato n. 8093 e n.

8084 del 31/08/2023.

 

Gentilissimo Presidente,

è con spirito di leale e proficua collaborazione che sottoponiamo all’attenzione dell’ente

provinciale da Lei rappresentato due recentissime sentenze del Consiglio di Stato (n. 8093 e n. 8084

del 31.08.2023) che costituiscono una pietra miliare della giurisprudenza amministrativa rispetto al

tema così tanto dibattuto e controverso della combustione del CSS (combustibile solido secondario

derivato dai rifiuti indifferenziati) all’interno dei cementifici.

Come già evidenziato nell’intercorsa corrispondenza, il tema del CSS aveva assunto profili di

elevata criticità allorquando l’art. 35, comma 3 del D.L. n. 77/2021 (cosiddetto decreto

semplificazioni) aveva introdotto una procedura semplificata per i cementifici aprendo (in sintesi) la

possibilità di qualificare i progetti di combustione del CSS quali modifiche non sostanziali e quindi

bastevoli di una semplice comunicazione all’autorità competente la quale avrebbe potuto

semplicemente prenderne atto e procedere quindi ad un mero aggiornamento dell’A.I.A. –

Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ebbene, confermando quanto già espresso in primo grado dal T.A.R. (sentenza di cui già vi

avevamo edotti in una precedente nota) le suddette sentenze del Consiglio di Stato (relative, nella

fattispecie, a due impianti di Italcementi e di Buzzi Unicem ubicati nel Lazio) hanno

definitivamente sgomberato il campo da ogni possibile equivoco. Le sentenze, emesse dalla

massima corte della giustizia amministrativa, hanno infatti ribadito – e ulteriormente rafforzato

nelle motivazioni – il pienissimo potere discrezionale in capo all’Autorità Competente nel

qualificare (diversamente da quanto prospettato dal proponente) il progetto di combustione del CSS

quale modifica sostanziale (e ciò sia in ragione di un’analisi critica, approfondita e imparziale delle

specificità impiantistiche dell’intervento, sia delle criticità e peculiarità ambientali sul quale esso

insiste) e – di conseguenza – nello stabilire la necessità di avviare una più opportuna, complessiva e

coerente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Dette sentenze (alla cui attenta lettura La preghiamo di invitare anche i vostri uffici) definiscono

un’inequivocabile road map per la Provincia di Padova, quale ente competente in materia chiamato

ad esercitare una salvaguardia effettiva del nostro territorio. Vi si troveranno infatti, sia dal punto di

vista tecnico che legale, tutti i riferimenti per poter svolgere le corrette valutazioni e procedure in

caso di richiesta di combustione del CSS nel ciclo produttivo della cementeria Buzzi Unicem di

Monselice, impianto ubicato all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. E’ noto infatti come

la proprietà abbia in diverse occasioni invocato la combustione del combustibile da rifiuto “CSS”

(definita quale possibile investimento e sviluppo strategico della cementeria, una voce dissonante

rispetto al Piano Ambientale, che da trent’anni stabilisce l’incompatibilità di questo impianto

insalubre di prima classe con le finalità del Parco Regionale dei Colli Euganei), prospettiva che

risulta addirittura raccapricciante se accostata alla candidatura dei Colli a sito Man and Biosphere

dell’UNESCO, coralmente caldeggiata dagli enti e dai rappresentanti delle attività economiche,

turistiche e produttive di tutta la nostra comunità.

Nel caso in cui la proprietà, nonostante il contrasto e il carattere de-contestualizzato di tale

iniziativa, intenda concretamente darne seguito comunicando alla Provincia il progetto di utilizzare

il “CSS” e richiedendo la qualificazione come “modifica non sostanziale”, appellandosi

formalmente al DL “semplificazioni”, l’ente da Lei rappresentato dispone oggi, grazie a queste

sentenze, di un solido riferimento per poter legittimamente operare. Nello specifico:

– qualificando la modifica come sostanziale (basti tenere conto dell’aumento del combustibile

dovuto al minore potere calorifico del “CSS” rispetto al pet-coke, dell’aumento del traffico

veicolare, dei flussi di massa degli inquinanti complessivamente emessi e della particolare

collocazione dell’impianto in aree sensibili non più a destinazione industriale);

– sottoponendo il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale (propedeutica al rilascio di una

eventuale nuova Autorizzazione Integrata Ambientale).

È evidente infatti che solo attraverso una Valutazione di Impatto Ambientale è possibile tener

conto delle specificità della nostra area, in particolare:

– delle caratteristiche ambientali di pregio e di tutela della zona in cui sorge l’opificio (la

cementeria di Monselice è la sola attività classificata quale insalubre di prima classe ancora

autorizzata a funzionare all’interno di un Parco Naturale protetto, a più di 30 anni dalla

istituzione dei vincoli e nonostante un Piano Ambientale che ne detta la riconversione);

– dei risultati già resi disponibili da ARPAV sull’inquinamento dei suoli nelle aree oggetto di

ricaduta dei fumi della cementeria, della loro origine di tipo antropico e del loro confronto con

altre aree all’interno del Parco Regionale non impattate dalla ricaduta dei fumi (diossine, furani,

I.P.A. e PoliCloroBifenili-PCB);

– dei risultati delle analisi sul grasso animale di galline allevate all’aperto nelle aree limitrofe

all’impianto, collocate in zona S.I.C. – Sito Interesse Comunitario Natura 2000, che hanno

evidenziato contenuti di microinquinanti organici tali da renderle non edibili, e ciò quale

indicatore della contaminazione dei suoli su cui tali animali becchettavano;

– dei contenuti, degli obiettivi e degli strumenti indicati nel Piano Regionale dei Rifiuti della

Regione Veneto, che escludono categoricamente l’autorizzazione e il funzionamento di

impianti di riciclo e recupero di rifiuti all’interno delle aree protette, com’è appunto il Parco

Regionale dei Colli Euganei;

– della presenza di altri siti sensibili, che coinvolgono interessi economici e sociali estesi,

sottoposti alle possibili ricadute delle emissioni, quali le scuole di infanzia, le imprese

vitivinicole e il laghetto di Arquà (unica risorsa disponibile per i fanghi termali utilizzati dal

distretto di Abano, il più grande distretto termale europeo);

– degli specifici vincoli normativi del Piano Ambientale che classificano la cementeria quale

impianto “incompatibile con lo sviluppo del Parco Regionale”;

– delle manifestazioni di preoccupazione e opposizione al co-incenerimento dei rifiuti già

formalizzate dai diverse categorie economiche del territorio;

– dei contenuti delle interpellanze, degli ordini del giorno e delle delibere discusse ed approvate a

livello parlamentare, regionale e comunale, che riferiscono della necessità di proteggere il

Parco Regionale dei Colli Euganei escludendo una tale eventualità, in quanto incompatibile

(gli effetti della combustione di migliaia di tonnellate l’anno di CSS all’interno di un Parco

andrebbero in direzione avversa ad ogni azione di sviluppo delle altre economie agricole,

turistiche e termali che fanno della sostenibilità ambientale una leva irrinunciabile).

Il Parco Regionale dei Colli Euganei costituisce, ai sensi dei principi costituzionali, un bene

ambientale che incarna valori collettivi assoluti, per cui è nell’ambito di questo contesto e del suo

profilo di elevata tutela che va valutato l’impatto ambientale della combustione del “CSS”. E le

sentenze in parola rafforzano, tra l’altro, questo principio.

Infine, cogliamo l’occasione per evidenziare un ulteriore passaggio delle sentenze che attiene –

più in generale – al significato e alla funzione dell’AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale

rispetto alle quali abbiamo già richiamato codesta Provincia di Padova in occasione di una

molteplicità di altri progetti presentati dalla cementeria per i quali i diversi pareri, assensi, nulla osta

sono stati espressi dagli enti in modo separato o disgiunto, in assenza di una consapevolezza

effettiva del significato dell’intervento rispetto al quadro sancito dall’AIA vigente e quindi in

mancanza di una regia quale avrebbe dovuto essere esercitata dalla Provincia quale ente competente

in materia.

La dottrina ribadita dal Consiglio di Stato prevede infatti testualmente che: “L’autorizzazione

integrata ambientale unifica in un unico titolo gli assensi necessari per l’esercizio di un impianto

(cd. “installazione”), principalmente nei settori energetici, industriali, chimici e di gestione dei

rifiuti, ai fini del controllo delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo e della

produzione dei rifiuti, ed è disciplinata negli artt. 29 bis e seguenti del codice dell’ambiente. (…)

L’autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento che sostituisce, con un unico titolo

abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un

impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità

all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e

incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5292 e

26 gennaio 2015, n. 313; Sez. IV, 18 luglio 2017, n. 3559; Sez. VI, 19 marzo, n. 1541;Cons. St., Sez.

IV, 12 aprile 2021, n. 2949).”

Richiamiamo pertanto, ancora una volta, codesta amministrazione, affinché:

– siano analizzate criticamente le richieste di qualsiasi modifica presentate dall’esercente

evitando la frammentarietà delle stesse e riconducendole ad una maggiore unitarietà e

organicità;

– siano coinvolti attivamente fin dalle prime fasi dei procedimenti tutti gli enti preposti, evitando

il rilascio di pareri autorizzativi parziali e/o temporanei il cui successivo perfezionamento

comporti criticità o incoerenze amministrative, col rischio di contenziosi e spese legali a carico

sia del Comune di Monselice che del Parco Regionale.

Certi di avere contribuito ad una maggiore consapevolezza circa il ruolo dei diversi enti nel

garantire la tutela e lo sviluppo del Parco Regionale, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo

distinti saluti.

 

Comitato Popolare “Lasciateci respirare” “E noi?” – Comitato di cittadini

Sede: Via Muraglie 13/C – Monselice (Pd) Sede: Via Palazzina 19 – Arquà Petrarca (Pd)

Email: lasciatecirespiraremonselice@gmail.com  Tel: 3920117634

Pec: francesco.miazzi@pec.it

Allegati: sentenze Consiglio di Stato Buzzi Unicem ed Italcementi.